PEI: Decreto di modifica del DM 182

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Il 06/09/2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023: “Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182”.

Il D.M. 153/23 modifica il DM 182/2020 ma anche le Linee Guida e i modelli allegati.

I correttivi al DM 182:

I principali correttivi che riguardano la scuola secondaria di II grado sono:

1) Le procedure da seguire per il passaggio dal percorso differenziato a quello ordinario:

Dopo l’art. 10 del Decreto è aggiunto l’art. 10 bis rubricato “Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado” che dispone:

Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:

a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;

b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.

In altre parole, per il passaggio dal percorso differenziato a quello personalizzato, decide il Consiglio di Classe a maggioranza. Se la famiglia non concorda con la decisione del Cdc, può chiedere che l’alunno sostenga gli esami integrativi. Il Consiglio di Classe decide in base agli elementi di valutazione in suo possesso e con adeguata motivazione (linee guida “corrette” pagina 37).

2) Non è più possibile l’esonero dalle discipline

L’Articolo 10 del Decreto, “Curricolo dell’alunno”, comma 1, esclude formalmente l’esonero dalle discipline. Tale esonero era contemplato per gli studenti con percorso didattico differenziato; ora non è più possibile per nessuno. Infatti, nelle disposizioni correttive, viene aggiunta la seguente dicitura:

“Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi.”

Inoltre, al comma 2, la lettera d) è soppressa. La lettera d) indicava: “con riguardo alla programmazione disciplinare, è indicato se l’alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio”.

Come si fa allora a valutare gli studenti con disabilità così gravi da non poter seguire gli insegnamenti disciplinari? La risposta è nel paragrafo 3) Modalità di verifica. Per loro, è possibile la definizione di obiettivi “per aree” (oggi chiamate “Dimensioni”) previste nella sezione 5 del PEI.

3) Le modalità di verifica

Modifica nelle Linee guida e nel modello di PEI:

Nel PEI della scuola secondaria di II grado, il riquadro destinato a ciascuna disciplina è stato modificato. A pagina 37 delle Linee Guida, sono state aggiunte le voci evidenziate in giallo:

Inoltre, nella sezione 8 del PEI, la vecchia sezione 8.2 relative alle modalità di verifica non c’è più; la nuova sezione 8.2 corrisponde alla vecchia sezione 8.3 “Progettazione disciplinare”.

Allora dove scrivere le modalità di verifica che vanno obbligatoriamente indicate come spiegato qui sotto nel paragrafo “modifica nella Linee guida”? Andranno semplicemente esplicitate per OGNI DISCIPLINA. Nei nostri esempi dei sezione 8 del PEI compilato, rimandavamo alla sezione 8.2 che era generica. Ora, questo non è più possibile. Ogni docente curricolare dovrà indicare nella nuova sezione 8.2 “Progettazione disciplinare”, obiettivi, contenuti, metodologie/strategie didattiche, risorse/strumenti, criteri di valutazione e modalità di verifica.

Modifica nelle Linee guida

A pagina 35 delle Linee guida, nella progettazione disciplinare, il punto 8.2 “Modalità di verifica” scompare ma viene in minima parte inglobato nel nuovo punto 8.2 intitolato “Progettazione disciplinare” (ex punto 8.3).

Per ogni disciplina, sono definiti obiettivi previsti, modalità di verifica e criteri di valutazione.

La dicitura “modalità di verifica” è stata aggiunta. Inoltre ci sono le seguenti indicazioni:

Con riguardo alle modalità di verifica, occorrerà tener presenti ulteriori personalizzazioni che possono essere adottate nella classe e utilizzate per tutte le discipline. Tenuto conto degli obiettivi didattici e dei criteri di valutazione a essi connessi per ogni disciplina, è necessario considerare due possibilità nella progettazione:

  • Obiettivi didattici nettamente diversi da quelli disciplinari della classe, per cui le modalità di verifica usate abitualmente risultano di difficile applicazione. In tal caso gli obiettivi disciplinari sono probabilmente strettamente connessi a quelli educativi definiti nelle dimensioni della Sezione 5. Pertanto, si può richiamare la voce “Verifica” della Sezione 5, ossia “metodi, criteri e strumenti utilizzati per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti”.
  • Obiettivi didattici analoghi o sostanzialmente riconducibili a quelli della classe ma che devono essere valutati considerando le difficoltà aggiuntive derivanti dalla disabilità, soprattutto rispetto ai processi di esposizione o produzione. In questo secondo caso, che difficilmente viene adeguatamente affrontato nella Sezione 5, la valutazione degli apprendimenti risulta particolarmente rilevante nella Scuola Secondaria di secondo grado per le ricadute che può avere nella validità del percorso scolastico ai fini del conseguimento del diploma. A tale scopo occorre chiarire in modo dettagliato anche le modalità di verifica, oltre che obiettivi e criteri di valutazione propri delle singole discipline.

Abbiamo provato a schematizzare quanto scritto:

Le linee-guida “modificate” recitano:

Le modalità di verifica devono fondarsi su un criterio di equità, affinché la valutazione globale degli apprendimenti disciplinari non sia compromessa da eventuali barriere legate a metodi e strumenti inadeguati.

Anche rispetto all’attribuzione di voti numerici è necessario che gli interventi personalizzati non risultino un elemento penalizzante o discriminante se l’esito atteso è stato raggiunto o se la prova risulta equipollente a quella della classe.

Inoltre le nuove Linee Guida dicono (pag. 38) relativamente all’opzione c, ovvero agli studenti che seguono un percorso didattico differenziato:

Nell’opzione “C” rientrano le situazioni in cui non sussistono le condizioni per una progettazione disciplinare ridotta e non è possibile definire obiettivi didattici equipollenti a quelli curricolari sui quali si possa poi esprimere una valutazione ordinaria degli apprendimenti. In questi casi si può decidere per un percorso differenziato nell’insegnamento di una o più discipline, per le quali, non essendoci valutazione specifica, si definiscono le modalità di verifica degli obiettivi raggiunti descritti nel PEI. Si ricorda che anche una sola disciplina definita in questo modo rende obbligatoriamente “differenziato” il percorso didattico complessivo.

Interpretazione: per gli studenti con programmazione differenziata, non c’è “valutazione specifica” relativamente alla progettazione disciplinare; si definiscono le modalità di verifica definite nella Sezione 5, ovvero quelle relative alle Dimensioni (ex-aree). In altre parole, è possibile valutarli “per aree” se vogliamo usare la vecchia terminologia. In pratica, nella sezione 8.2 del modello di PEI modificato dal DM 153/2020, relativa agli obiettivi disciplinari, indicheremo: “Si rimanda alle modalità di verifica della Dimensione (indicare quale: RELAZIONE, COMUNICAZIONE, AUTONOMIA…) della sezione 5”. 

Infine, nelle nuove Linee guida, leggiamo:

Tale percorso differenziato [prima c’era scritto “esonero” al posto di “percorso differenziato”] è deciso dal Consiglio di Classe, non solo dall’insegnante titolare della disciplina, e deve costituire una scelta eccezionale derivante da impedimenti oggettivi o incompatibilità, non da mere difficoltà di apprendimento.

4) Orario ridotto

Nel decreto, il comma 2/a dell’art. 13 diceva:

se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;

Diventa (pag. 48):

se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo – per eccezionali e documentate esigenze sanitarie – su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni.

Che cosa è cambiato? che adesso l’orario può essere ridotto su richiesta della famiglia E degli specialisti sanitari, non più soltanto su richiesta della famiglia.

Nel PEI, ci sono le modifiche evidenziate in giallo:

5) L’alunno è sempre in classe?

La tabella del PEI relativa all’alunno sempre in classe è stato modificato con l’aggiunta evidenziata in giallo:

6) Svolgimento delle riunioni del GLO

L’articolo 4 del Decreto, intitolato “Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione”, al comma 5, recita:

Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

Sono state cancellate le parole “in orario scolastico”.

7) Gli assistenti specialistici possono partecipare al GLO

Modifica all’articolo 2 comma 7 del Decreto:

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.

Sono state aggiunte le parole “di assistenza specialistica”. Nel modello di PEI, si parla di “assistenza specialistica all’autonomia e/o alla comunicazione” (nel quadro 12 alla voce “Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza”. 

8) I “Domini”

Nell’articolo 8 del Decreto, intitolato “Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico”, viene aggiunto il comma 4:

I “Domini” richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, corrispondono alle “Dimensioni” di cui al presente articolo, come di seguito riportato:

9) Introduzione dei “supporti al funzionamento” al posto del “debito di funzionamento”

Al comma 1 dell’articolo 18 del Decreto intitolato “Definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno“, le parole «del relativo “debito di funzionamento”» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi “supporti al funzionamento

Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione dei relativi “supporti al funzionamento, secondo quanto descritto nell’Allegato C, parte integrante del presente decreto.

Al comma 2 dello stesso articolo, è aggiunta la dicitura evidenziata in giallo:

Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle “capacità” dell’alunno indicate nel Verbale di accertamento e/o nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema:

19) Modelli di PEI disponibili in modalità telematica

Il comma 2 dell’articolo 19 del Decreto, intitolato “Modello di Piano Educativo Individualizzato” recita con l’aggiunta della voce evidenziata in giallo:

I modelli di PEI sono resi disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica, con accesso tramite sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali con livelli di abilitazione diversificati in base al profilo.

Per saperne di più sul PEI in modalità telematica:

Il PEI in modalità digitale

Dove scaricare il nuovo modello di PEI?

Potete scaricare il nuovo modello di PEI in vigore per l’a.s. 2023/2024 dopo le modifiche fatte dal DM 153/2023 cliccando sull’immagine:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-153-del-1-agosto-2023

CLICCA QUI PER SCARICARE IL NUOVO MODELLO DI PEI IN FORMATO WORD-SC. SEC_2_GRADO

Il nuovo PEI spiegato dal Centro Studi Edizioni Erickson

Altre informazioni sul PEI:

PEI

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