Normativa per alunni stranieri
Terminologia, normativa, indicazioni per la scuola secondaria di II grado, per l’Esame di Stato per gli alunni stranieri provenienti da contesti migratori.
LA TERMINOLOGIA APPROPRIATA
Negli ultimi “Orientamenti interculturali” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (marzo 2022), la riflessione sul lessico ha i seguenti esiti:
- “alunni provenienti da contesti migratori“: terminologia da prediligere in quanto ritenuta più efficace e coerente con la realtà che cambia;
- “alunni con background migratorio”: terminologia usata di frequente in ambito accademico ed europeo, ritenuta di non facile diffusione,
- “alunni stranieri”, “alunni con cittadinanza non italiana”: indicano la condizioni giuridica; sono ritenuti “inappropriati”;
- “alunni NAI“, “alunni neo-arrivati“: si usano per indicare i ragazzi e le ragazze neo-arrivati.
Normativa
- DPR 122 del 22 giugno 2009, regolamento per la valutazione degli alunni: Il comma 9 dell’art. 1 dice che “minori con cittadinanza non italiana… sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”. Questo non significa che i contenuti e le modalità di valutazione non possano essere diversi; insomma ci può essere la personalizzazione.
- Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (Miur, febbraio 2014): il PDP deve contenere adattamento dei programmi di studio, quindi ogni disciplina dovrebbe indicare quali sono i contenuti che lo studenti svolgerà.
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni adottati (Miur, dicembre 2014)
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DIRETTIVA 27.12.2012 Strumenti d’intervento per alunni con BES
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Circolare ministeriale n. 8 del 06/03/13 Indicazioni operative relativamente alla D.M. del 27/12/12.
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Nota Miur 2563 del 22/11/2013 Strumenti d’intervento per alunni con BES-Chiarimenti
- DM 156/2022 Valutazione alunni ucraini
- Orientamenti interculturali, Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori (Miur, marzo 2022)
Quando e a quali condizioni avviene l’iscrizione?
La normativa distingue l’obbligo scolastico dall’obbligo formativo (dopo i 16 anni di età).
Studenti in obbligo di istruzione
Per gli studenti in età di obbligo di istruzione, l’iscrizione avviene in qualsiasi momento dell’anno, di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica (DPR n. 394 del 31 agosto 1999, art. 45)
Qualsiasi altra decisione (iscrizione al massimo con 1 anno in più o in meno rispetto all’età anagrafica) deve essere deliberata dal Collegio dei docenti che deve motivare la scelta. La motivazione valida non può essere di motivo linguistico (“lo studente non sa la lingua”) ma perché lo studente ha fatto un anno in meno di studi nel suo Paese.
Studenti in obbligo formativo
Per gli studenti almeno sedicenni, quindi non in obbligo d’istruzione, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di “possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano” (art. 192, comma 3, del d.lgs. 294/1994). In altre parole, se inserito dopo i 16 anni, lo studente è inserito per età anagrafica ma il consiglio di classe deve fare un accertamento delle conoscenze sull’intero programma per vedere se lo studente possiede le competenze idonee alla classe cui aspira.
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
È prevista la presenza del mediatore culturale? È possibile adattare i criteri di valutazione?
All’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, non è contemplata la presenza del mediatore linguistico né l’adattamento dei criteri di valutazione (che sono invece previsti per gli studenti in obbligo scolastico). Infatti la normativa distingue l’obbligo scolastico dall’obbligo formativo per gli studenti almeno sedicenni (Linee guida del 2014).
Si possono ammettere all’Esame gli studenti senza diploma di primo ciclo?
Si possono ammettere all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione studenti giunti al quinto anno del corso di studi privi del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo conseguito nel nostro Paese in quanto giunti in Italia e iscritti direttamente nella scuola secondaria di II grado?
Sì, il possesso del diploma di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione è obbligatorio per gli studenti che hanno iniziato un percorso in Italia prima di essere iscritti alla scuola secondaria di II grado, mentre per coloro che si iscrivono direttamente alla scuola secondaria di II grado, la condizione di regolarizzazione del percorso di studi non è necessaria per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.
Studenti stranieri: altri materiali
Nell’articolo proposto, troverete indicazioni relative a:
- emergenza educativa ucraina
- interventi educativi e didattici: differenza tra studenti NAI (neo arrivati in Italia) e non; obiettivi e contenuti
- come realizzare lezioni inclusive: alcuni esempi di lavori realizzati per favorire la comprensione del testo in classi con alunni stranieri.
- lezioni di grammatica
- banche lessicali
- repository per alunni stranieri
- insegnare la propria disciplina in italiano L2
- test di italiano L2
- storia per stranieri
- la facilitazione dei materiali
- la progettazione dei percorsi d’insegnamento
Stranieri