GLO di verifica intermedia

Sostegno-superiori/ schede didattiche

Il DLgs 66/2017, all’articolo 7 comma 2, prevede diversi momenti per le riunioni del GLO finalizzati alla redazione del PEI, prima in versione provvisoria (entro giugno, per alunni e alunne di nuova iscrizione o certificazione) e poi definitiva (entro ottobre) e almeno una verifica periodica, da stabilire secondo le esigenze dei soggetti coinvolti, nel corso dell’anno.

Compiti del GLO di verifica intermedia

Gli incontri intermedi di verifica del PEI hanno lo scopo di “accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni” (comma 2, lettera h).

Nei modelli di PEI, c’è uno spazio per la Revisione a seguito di Verifica intermedia in cui occorre specificare i punti oggetto di eventuale revisione. Questo spazio riguarda i seguenti punti:

  • 4-Osservazioni sullo studente/essa per progettare gli interventi di sostegno didattico
  • 5- Interventi per lo/a studente/essa: obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità
  • 6- Osservazioni sul contesto, barriere e facilitatori
  • 7-Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo
  • 3 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
  • 4 – Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici
  • 9- Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse.

Inoltre, nella composizione del GLO, è possibile apportare “eventuali modifiche o integrazioni alla composizione del GLO, successive alla prima convocazione” nell’apposito spazio “Composizione del GLO” del PEI.

Quanti GLO di verifica intermedia?

Il numero di GLO di verifica intermedia dipende dai bisogni emersi, e dalla conseguente necessità di apporre correttivi e integrazioni al testo precedentemente approvato.

La normativa però ne prevede almeno uno durante l’anno scolastico.

Organizzazione dei GLO di verifica periodica

Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per affrontare emergenze o problemi particolari.

Competenze delle componenti

Il lavoro del GLO deve promuovere il confronto tra soggetti diversi che operano per un obiettivo educativo comune. A tal fine, attraverso il confronto e la discussione, si dovrebbe convergere verso posizioni unitarie.

Sulle questioni inerenti la didattica e la valutazione degli alunni, la competenza è della componente docente del GLO.

Tutti i membri del GLO ricevono la documentazione utilizzata nell’incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

È prevista la firma di tutti i membri del GLO sul PEI?

No. La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica. Per i GLO di verifica periodica, la normativa non prevede nessuna firma da parte di tutti i membri del GLO.

Tuttavia, va redatto un verbale.

Fonte normativa

L’istituzione del GLO risale alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 successivamente modificata dall’art. 9 del Dlgs 66/2017 a sua volta modificato dal Dlgs 96/2019. Pertanto l’ultimo Decreto Legislativo attualmente in vigore che definisce  la composizione e i compiti del GLO è il Dlgs 96/2019 art. 8 comma 10.

L’allegato al DM 153/2023 fornisce ulteriori precisazioni dalle pagg. 7 a 11.

Il verbale

Verbale GLO

Chi sono i membri del GLO?

GLO

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