Disabilità e università: normativa e strumenti compensativi

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Gli alunni con disabilità hanno deciso di proseguire gli studi dopo le scuole secondarie di II grado e andare all’università? È un loro diritto riconosciuto, oltre che dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, anche dall’Art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) che sancisce che gli studenti con disabilità devono poter accedere ai più elevati livelli di istruzione.

Le università stanno organizzando alcuni servizi per garantire agli studenti con DSA (Legge 170/2010) il diritto allo studio.

Gli studenti hanno diritto a ausili, strumenti compensativi e dispensativi con delle differenziazioni tra test di ammissione, percorso universitario ed esami.

Ma quali sono le normative che disciplinano l’uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative?

Normativa di riferimento

La legge del 28 gennaio 1999, n.17 stabilisce il diritto universitario agli studenti con disabilità.

D.M.477 del 28 giugno 2017, con le Linee guida allegate alla nota ministeriale n.22102 del 3 agosto 2017 disciplina le modalità e i contenuti delle prove di accesso ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale.

Le linee-guida CNUDD del 10 luglio 2014 siglate tra Università e governo per tutelare i diritti delle persone con disabilità.  Specificano le misure dispensative e compensative, le modalità di valutazione e di verifica a tutto ciò che concerne il percorso universitario.

Le università stanno organizzando alcuni servizi per garantire agli studenti con DSA (Legge 170/2010) il diritto allo studio.

Il servizio Disabilità e DSA

Prima dell’iscrizione, gli studenti con DSA dovrebbero recarsi presso il Servizio disabilità e DSA dell’ateneo.

Le singole università gestiscono questi servizi autonomamente selezionando ad esempio dei tutor.

Chi sono i tutor?

Molte università hanno dei tutor specializzati o alla pari (studenti iscritti ai primi anni che lavorano con contratti per studente part-time di 150 ore) oppure si avvalgono del contributo di volontari del Servizio Civile Nazionale o infine sono presenti grazie a convenzioni con enti e soggetti che operano a livello territoriale. Questi tutor aiutano gli studenti con disabilità o con DSA.

All’interno del servizio di tutorato specializzato si possono individuare diversi ambiti d’intervento:

  • l’accompagnamento da parte di uno studente alla pari nelle attività legate all’apprendimento (ad
    esempio: sostegno nella fruizione delle lezioni, aiuto nello studio, reperimento di materiali di studio, quali appunti, libri, bibliografie, ecc.);
  • il sostegno allo studio individuale da parte di un tutor con competenze specifiche (da individuare
    preferibilmente tra studenti senior, tirocinanti, dottorandi, assegnisti o docenti) per il superamento
    di esami o per la stesura dell’elaborato finale;
  • l’affiancamento di una figura specializzata di supporto alla comunicazione.

Strumenti compensativi durante i test di ammissione

Fonte: Linee guidata allegate alla nota ministeriale n.22101/2017.

Gli strumenti compensativi concessi durante i test di ammissione sono diversi rispetto a quelli normalmente concessi durante l’anno accademico.

Gli studenti possono richiedere solo:

  • tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova (i candidati con certificazione ex lege 104/1992 nella misura massima del 50% e solo se ne formulano specifica richiesta; i candidati con DSA sempre al 30% di tempo aggiuntivo, a prescindere da specifica richiesta);
  • la calcolatrice non scientifica,
  • il video-ingranditore del testo,
  • l’affiancamento di un tutor,
  • strumenti compensativi ulteriori necessari in ragione della specifica patologia.

Non sono ammessi i seguenti strumenti:

  • dizionario e/o vocabolario,
  • formulario,
  • tavola periodica degli elementi,
  • mappa concettuale,
  • personal computer/tablet/smartphone.

Ausili durante il percorso universitario

Le Linee guida CNUDD del 2014 prevedono ausili che supportano lo studente nell’attività quotidiana legata alla didattica (fruizione delle lezioni e studio individuale) nonché nell’accesso alle informazioni, tra cui:

  • software di sintesi vocale, di riconoscimento del parlato, di interfaccia vocale, di predizione della parola,
  • gli emulatori di sistemi di puntamento,
  • le tastiere allargate,
  • i puntatori oculari,
  • i videoingranditori hardware e sofware.

L’uso degli ausili deve essere consentito, quando necessario a seconda della tipologia di disabilità, anche nelle attività che richiedono la produzione orale o scritta (verifiche in itinere, esami di profitto).

Inoltre gli studenti con disabilità hanno diritto ad avere materiale didattico accessibile:

  • formato digitale,
  • copie ingrandite,
  • sistemi di registrazione audio/video delle lezioni, ecc.

Questi ausili possono essere forniti:

  • se previsto dalle normative, attraverso una richiesta alle aziende sanitarie territoriali. Il servizio Disabilità e DSA dell’università deve fornire assistenza allo studente per espletare le procedure amministrative previste;
  • Dalle aziende regionali per il diritto allo studio (se disponibili);
  • Dall’ateneo che li acquista, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sui fondi ex lege 17/99 e li fornisce in comodato d’uso gratuito allo studente.

Modalità di verifica e prove d’esame

La legge 17/99 prevede il trattamento individualizzato in favore degli studenti con disabilità anche in sede di esame, previa intesa con il docente della materia, e con l’impiego di specifici mezzi tecnici:

  • Tempi aggiuntivi,
  • Prove equipollenti,
  • Ausili e strumenti tecnici,
  • Presenza di assistenti alla comunicazione, ecc.

Questi principi devono applicarsi anche in occasione delle prove di accesso ai corsi a numero programmato e di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di studio.

Orientamento e disabilità

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