Normativa Esame di Stato 2023-2024

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Normativa sull’Esame di Stato 2023-2024 per la scuola secondaria di II grado. Qual è la composizione della Commissione? Quali sono le materie della seconda prova? Come si svolge il colloquio orale? Le prove Invalsi sono obbligatorie e fanno media? Quali sono le indicazioni per i candidati con disabilità e per i candidati con DSA? Cos’è il curriculum dello studente? Alcuni esempi di simulazioni di prima e seconda prova per gli alunni con disabilità che seguono un percorso differenziato.

Un Esame di Stato: composizione della Commissione

La maturità 2024 si svolgerà in continuità con le modalità stabilite per l’anno scolastico 2022-2023, ovvero secondo le disposizioni normative vigenti (di cui al capo III del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62). In sostanza sono previsti 2 scritti + 1 orale. Ci sarà:

– 1 presidente esterno,
– 3 commissari esterni (tra cui italiano),
– 3 commissari interni.

Le materie della seconda prova

La pubblicazione delle materie della seconda prova è il primo passo verso l’Esame di Stato. Clicca sul link per leggere il DM 10/2024.

 Decreto Ministeriale n.10 del 26 gennaio 2024: Decreto di individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta per l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell’anno scolastico 2023/2024 e scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame.

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Come si svolge il colloquio orale?

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla commissione. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali, evitando una rigida distinzione tra le discipline stesse e sottolineando, in particolare, la dimensione del dialogo pluridisciplinare e interdisciplinare. I commissari interni ed esterni possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
La commissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Nella predisposizione dei materiali e  nell’assegnazione ai candidati, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

Il colloquio dei candidati con disabilità o con DSA

Relativamente al colloquio, il DM 10 del 16/01/24 art. 2 c.7 afferma che il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Le prove Invalsi

Le prove Invalsi sono obbligatorie ma non fanno media.

Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate ma il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova. (D.l.gs n. 62/2017, art. 20 c.8)

Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate per le quali il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.14).

Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese e non conseguono il diploma (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.14).

Indicazioni per candidati con DSA o disabilità

Prove equipollenti per i candidati con disabilità:

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.1).

La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.2)

Presenza del docente di sostegno durante l’Esame di Stato

La commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l’anno scolastico (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.3) per:

  • la predisposizione,
  • lo svolgimento,
  • la correzione delle prove d’esame.

Tempo differenziato per candidati con disabilità

La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.

A chi viene rilasciato l’attestato di credito formativo (e non il diploma)

L’attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame viene rilasciato:

  1. alle studentesse e agli studenti con disabilità in uno di questi casi:
  • per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato,
  • che non partecipano agli esami,
  • che non sostengono una o più prove.

    2. alle studentesse e agli studenti con grave disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico che sono esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere (e seguono pertanto un percorso didattico differenziato). In sede di esame di Stato, essi sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.13).

Attestato di credito formativo

Candidati con DSA e strumenti compensativi

I candidati con DSA svolgono l’Esame di Stato sulla base del PDP (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.8).

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.11).

QUALI STRUMENTI COMPENSATIVI PER LA PRIMA PROVA? 

  • I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati
    in formato “mp3”.
  • Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte.
  • Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

Fonte: OM 55 del 22 marzo 2024 articolo 25.

Candidati con DSA che hanno la dispensa dalla prova scritta d’inglese

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.11).

Invalsi

A proposito di prove equipollenti, strumenti compensativi, misure dispensative ed esami di Stato

L’intervento “tecnico” dell’ispettore Max Bruschi sul suo sito Diritto e Didattica, del 19 marzo 2024.

Modalità di valutazione per candidati con DSA o con disabilità

La commissione d’esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.10).

Per saperne di più sulla valutazione, consulta la pagina Normativa di Sostegno-Superiori:

Normativa

La normativa dell’Esame di Stato 2023-2024

Il curriculum dello studente

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente. A chi viene rilasciato?

Il Curriculum dello studente nella disabilità

 

Esempi di simulazioni di prima e seconda prova

Esame di Stato

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